Regione Dolomitica Plan de Corones

Condizioni generali di vendita 2024/25

Sezione I – Ambito territoriale e Individuazione delle parti contrattuali

 

1. – La Federconsorzi Dolomiti Superski ed i Consorzi di zona. Individuazione dell’ambito territoriale di validità.


Le presenti condizioni generali regolano il rapporto contrattuale costituito con l’acquisto degli skipass e delle tessere a valore Dolomiti Superski e dei Consorzi di zona allo stesso aderenti e stabiliscono quindi i diritti e gli obblighi degli utenti relativamente al loro utilizzo. Entrambi sono titoli di trasporto per persone che, relativamente al loro ambito territoriale di validità, consentono di utilizzare gli impianti di risalita delle imprese facenti parte di uno o più dei 12 Consorzi di zona aderenti alla Federconsorzi Dolomiti Superski (Cortina d’Ampezzo, Kronplatz – Plan de Corones, Alta Badia, Val Gardena / Alpe di Siusi, Val di Fassa / Carezza, Arabba / Marmolada, 3 Cime / 3 Zinnen Dolomiti, Val di Fiemme / Obereggen, San Martino di Castrozza / Passo Rolle, Rio Pusteria-Bressanone, Alpe Lusia / San Pellegrino, Civetta) oppure cumulativamente di tutti i Consorzi (skipass Dolomiti Superski).

 

2. – Le parti contrattuali.
La Federconsorzi Dolomiti Superski come pure i 12 Consorzi di zona aderenti, agiscono in forza di mandato con rappresentanza conferito da parte delle imprese autonome esercenti il trasporto a mezzo impianti a fune consorziate (i mandanti), a cui compete la gestione esclusiva dei rispettivi impianti e dei servizi connessi. Detti gestori insieme agli utenti sono gli unici ed esclusivi contraenti del presente contratto, per il quale è esclusa ogni partecipazione da parte della Federconsorzi Dolomiti Superski e dei Consorzi di zona, i quali non gestiscono alcun impianto di risalita ed alcuna pista da sci e per tale motivo non hanno alcun obbligo di manutenzione al riguardo e dunque alcuna responsabilità. Ogni eventuale pretesa da parte degli utenti va dunque fatta valere nei confronti delle imprese che gestiscono gli impianti o le piste coinvolte.

 

Sezione II – Oggetto del contratto

 

3. – Lo skipass (personale).
Lo skipass è un documento strettamente personale e può essere utilizzato esclusivamente dal titolare. Non può essere ceduto a terzi neppure a titolo gratuito, né scambiato o alterato.
Dopo la conclusione dell’acquisto, anche online, dello skipass, questo non è più modificabile, ad esempio per quanto concerne l’ambito territoriale di validità (da skipass di valle a skipass Dolomiti Superski o viceversa), salvo quanto espressamente previsto all’art. 8. Tutti gli skipass acquistati, anche ove emessi a data aperta, sono validi esclusivamente nella stagione invernale di emissione.
Lo skipass può includere, in forma stampata o digitale, informazioni anagrafiche del titolare (nome, cognome, data di nascita, foto), i giorni di validità nonché la categoria di appartenenza (M=Maschio; F=Femmina; S=Senior, nato prima del 31/12/1959; J=Junior, nato dopo l’01/01/2007; K=Bambino, nato dopo l’01/01/2017).

 

4. – La tessera a valore (trasferibile).
La tessera a valore non è personale, quindi è trasferibile e la sua validità è limitata alla stagione invernale di emissione. Al momento dell’acquisto la tessera avrà un saldo attivo rispettivamente di 600, 1.000 e 2.100 unità, a seconda del tipo di tessera acquistata. A ogni utilizzo vengono scalati dall’ammontare residuo presente sulla tessera le unità necessarie per il singolo impianto di risalita utilizzato, come indicate analiticamente nell'apposita sezione sul sito web www.dolomitisuperski.com/www.kronplatz.org. Dopo l’acquisto, le tessere a valore non sono più modificabili.

 

5. – Oggetto del contratto.
La stagione sciistica ordinaria inizia il 05/12/2024 e si conclude il 06/04/2025, salvo posticipazioni dell'apertura o anticipazione della chiusura in relazione ad eventi straordinari, quali ad esempio l’emergenza sanitaria o la crisi energetica.
Tutti gli skipass dei Consorzi di zona e Dolomiti Superski posti in vendita verranno accettati, durante la stagione sciistica come sopra definita, nel rispettivo periodo e nel rispettivo territorio di validità, presso gli impianti in funzione.
Nell'apposito elenco periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito www.dolomitisuperski.com saranno indicati gli impianti di risalita e le piste da sci aperte per la singola giornata, elenco che dovrà essere consultato precedentemente all'acquisto dello skipass.
Prima della data d’inizio e dopo la data di conclusione della stagione sciistica ordinaria singoli impianti o gruppi di impianti possono essere in funzione. In tali casi, gli skipass stagionali, gli skipass Superski Family, gli skipass con giornate sci a scelta nella stagione, le tessere a valore e gli skipass posti in vendita durante la stagione 2024/25 verranno accettati dal 15/11/2024 fino al 04/05/2025 agli impianti in funzione. All’inizio e alla fine della stagione (in particolare dopo il 16/03/2025) è possibile la chiusura di singoli impianti, di gruppi di impianti o di zone più ampie nonché la limitazione dell’area sciabile, oltre che per i motivi indicati all’art. 6, anche in considerazione delle condizioni di affluenza, di innevamento e di sicurezza. L’eventuale chiusura avviene in base a decisioni assunte autonomamente dai singoli gestori degli impianti di risalita e alle quali la Federconsorzi Dolomiti Superski e i singoli Consorzi di zona rimangono del tutto estranei.
Gli utenti prendono atto che, in considerazione della situazione del mercato energetico e dell'imprevedibilità dell'andamento dei costi di approvvigionamento energetico, la decisione circa l'apertura degli impianti e delle piste da sci avviene su base giornaliera, autonomamente ed a discrezione dei singoli gestori degli impianti di risalita e dichiarano dunque:
(a) di essere consapevoli del conseguente rischio circa la possibile forte limitazione degli impianti utilizzabili e delle piste sciabili e anche dell’impossibilità assoluta di sciare a causa della chiusura di tutti gli impianti di risalita nonché del rischio che giorno per giorno muti la situazione degli impianti e delle piste da sci utilizzabili;
(b) viste e considerate le diverse tipologie di skipass disponibili ed i relativi prezzi, di ritenere, alla luce delle loro personali esigenze, vantaggioso l'acquisto dello skipass prescelto, nonostante il rischio (che espressamente accettano ed assumono) che gli impianti di risalita possano non essere in funzione per decisione insindacabile dei relativi gestori;
(c) di accettare espressamente l'esclusione di ogni forma di rimborso, riequilibrio o indennizzo in tali casi e comunque di rinunciarvi.
Ove dovessero sopravvenire normative contenenti limitazioni o restrizioni all’utilizzo degli impianti di risalita, alcuni prodotti potrebbero non essere più in vendita oppure essere modificati in alcune loro caratteristiche e gli ordinari procedimenti di vendita e di accesso agli impianti potrebbero dover subire adattamenti. Gli utenti sin da ora dichiarano espressamente di accettare tali modifiche e limitazioni, senza che a ciò consegua un diritto di recesso o di rimborso da parte degli utenti che dunque si assumono ogni rischio al riguardo e rinunciano ad ogni pretesa.

 

6. – Precisazione dell’oggetto contrattuale con riguardo al funzionamento degli impianti di risalita.
Non è garantito il funzionamento ininterrotto e durante l’intera stagione invernale, come definita all’art. 5, degli impianti di risalita e l’agibilità delle piste del comprensorio Dolomiti Superski, essendo entrambi condizionati da alcuni fattori fuori dalla sfera di controllo degli esercenti, quali - a titolo meramente esemplificativo - le condizioni meteorologiche, di innevamento, di sicurezza, guasti all’impianto, disponibilità delle fonti energetiche e relativo costo di acquisto che non permetta di garantire l'equilibrio economico nell'esercizio degli impianti di risalita, pestilenze, epidemie e/o pandemie, disposizioni delle autorità e impedimenti dovuti ad altre cause di forza maggiore o di caso fortuito. Fermi gli altri ordinari rimedi ed azioni in caso di inadempimento, nelle ipotesi sopra indicate è esclusa ogni forma di rimborso o indennità ed in deroga a quanto previsto dagli artt. 1463 e 1464 c.c. è espressamente esclusa ogni forma di riequilibrio ove l’impossibilità sopravvenuta o la sopravvenuta onerosità della prestazione o della utilizzazione derivi da causa non imputabile (come nei casi sopra esemplificati) a Dolomiti Superski, ai Consorzi di zona o alle società ad essi aderenti.

 

Sezione III – Prezzi, riduzioni e sconti – Acquisto online

 

7. – Prezzi, riduzioni e sconti.
I prezzi, le tariffe agevolate, le promozioni e gli sconti sono dettagliatamente indicati, unitamente ai presupposti per la loro concessione ed alla documentazione necessaria (non sostituibile da autocertificazioni), nei flyer illustrativi e sul sito internet www.dolomitisuperski.com/www.kronplatz.org.
Alcune tipologie di skipass scontati potrebbero essere disponibili in alcune zone anche presso le casse automatiche con modalità di emissione adattate.
Nei casi in cui è prevista l'emissione di uno skipass gratuito per Bambini (es. skipass giornalieri e plurigiornalieri con giornate consecutive), questo viene concesso a fronte del contestuale acquisto da parte di un accompagnatore maggiorenne pagante di uno skipass di pari tipologia e pari periodo, al quale la tessera gratuita viene abbinata. La gratuità è intesa nel rapporto di un Bambino per un accompagnatore maggiorenne pagante.
I prezzi per l’acquisto dello skipass o della tessera a valore nonché l’ammontare delle unità decurtate potranno subire variazioni per ragioni di ordine fiscale, valutario, economico o sociale nonché in caso di limitazioni della capacità di trasporto emanate per ordine delle Autorità o per normative.

 

8. – Acquisti online.
Per alcune tipologie di skipass sono previste, in caso di acquisto online, riduzioni sul prezzo a determinate condizioni, meglio individuate sul sito www.dolomitisuperski.com/www.kronplatz.org.
Dolomiti Superski ed i Consorzi di zona non assumono alcuna garanzia circa l'ininterrotto funzionamento dell'online shop. Tali riduzioni non si applicano in caso di acquisto presso le casse fisiche, neanche in caso di malfunzionamento del sito e dell’online shop.
A partire dalla stagione invernale 2023/24, per gli acquisti online verrà consegnata, in fase di ritiro dello skipass e ove l’utente non ne sia già in possesso, una tessera ricaricabile (MyDolomitiCard) contenente i dati personali del titolare. Gli sconti eventualmente previsti, sempreché ne ricorrano le condizioni, saranno applicati in misura piena solo ove si tratti del primo acquisto a partire dalla stagione invernale 2023/24 oppure ove la MyDolomitiCard già consegnata a partire dalla predetta stagione venga ricaricata oppure ove la ricarica avvenga su una MyDolomitiCard consegnata precedentemente alla predetta stagione. Lo sconto sarà invece ridotto, nella misura indicata sul sito web, ove l’utente in fase di acquisto online non riutilizzi la propria MyDolomitiCard (se consegnata a partire dalla stagione invernale 2023/24), determinando così la necessità di emissione di una nuova tessera. Dopo 5 anni dalla consegna della MyDolomitiCard l’utente potrà, ai fini della concessione degli sconti, liberamente scegliere se ricaricare quella già consegnatagli oppure chiedere una nuova tessera.
Anche ove lo skipass o una tessera a valore dovessero essere acquistati con anticipo rispetto all'inizio del periodo di validità, trova applicazione l'art. 9, secondo cui il prezzo di acquisto non è mai rimborsabile, nemmeno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di mancato o solo parziale utilizzo, mancata vacanza, impegni sopraggiunti, malattia, ecc.
Gli skipass acquistati online hanno validità nella sola stagione invernale di emissione.
Entro il giorno precedente l’inizio del periodo di validità degli skipass acquistati ed in deroga al principio della immodificabilità degli skipass acquistati, gli utenti potranno apportare direttamente nell’online shop alcune modifiche a specifiche caratteristiche dei soli skipass giornalieri, infragiornalieri e plurigiornalieri con giornate sciistiche consecutive, con esclusione di quelli che hanno beneficiato delle iniziative promozionali legate alla contestuale prenotazione di un alloggio presso una struttura ricettiva (quali, esemplificativamente, Dolomiti Superpremière e Dolomiti Springdays). In particolare, gli utenti potranno esclusivamente:
(a) modificare la data di inizio del periodo di validità;
(b) prolungare il periodo di validità;
(c) passare dallo skipass di valle acquistato ad uno skipass Dolomiti Superski (non viceversa);
(d) sostituire il titolare dello skipass, purché non venga modificata la relativa tipologia (Adulti, Juniores, Bambini, Seniores).
La modifica avviene tramite annullamento di tutti gli skipass acquistati con la medesima transazione, che verrà integralmente stornata ed il prezzo integralmente riaccreditato con la medesima modalità del primo acquisto e nei tempi previsti dal rispettivo canale di pagamento. Contestualmente verranno emessi i nuovi skipass sostitutivi con addebito del relativo prezzo: in particolare, per gli skipass eventualmente non modificati il prezzo sarà quello originariamente addebitato, mentre per quelli modificati verrà addebitato il prezzo da listino, con eventuali sconti se ne dovessero ricorrere le condizioni al momento della modifica, oltre a spese di segreteria e amministrative, ammontanti ad Euro 15,00 (quindici/00) per ogni skipass modificato.
L’acquisto dello skipass non è soggetto al diritto di recesso previsto dal Codice del Consumo (art. 47 e 59 D.Lgs. 206/2005).

 

Sezione IV – Principio di non sostituibilità e non rimborsabilità e sue deroghe.

 

9. - Principio di non sostituibilità e non rimborsabilità dei titoli di viaggio.
Gli skipass e le tessere a valore non sono mai sostituibili né rimborsabili, salvo quanto diversamente disposto nella presente sezione.
Gli skipass e le tessere a valore inutilizzati o soltanto parzialmente utilizzati, ritirati, annullati o deteriorati deliberatamente non vengono sostituiti o rimborsati. Le giornate sci (come, per esempio, quelle dell’abbonamento Dolomiti Superdays o Dolomiti Superski Family) e le unità delle tessere a valore non fruite durante la stagione invernale di emissione non vengono rimborsate né potranno essere utilizzate nelle stagioni successive.

 

10. – Smarrimento titoli di viaggio e malfunzionamento dispositivo mobile
In caso di smarrimento di uno skipass valido o di una valida tessera a valore (ad esclusione degli skipass emessi in conto deposito come p.es. skipass emessi agli impianti di risalita non muniti di cassa d’emissione) oppure in caso di malfunzionamento del dispositivo mobile su cui è caricato lo skipass, è possibile richiedere entro il periodo di validità degli stessi presso i punti centrali di emissione la consegna di un supporto sostitutivo. A tal fine è necessario presentare un valido documento di riconoscimento nonché l’attestazione di acquisto eventualmente sostituibile per i soli skipass caricati su My Dolomiti Card o su dispositivo mobile, dalla presentazione del numero dello skipass originale smarrito, anche al fine di poter bloccare l’utilizzo da parte di terzi dello skipass sostituito. Lo skipass o la tessera a valore sostitutivi saranno validi, previa verifica della richiesta di sostituzione e conseguente disattivazione della tessera smarrita. Per spese di segreteria e amministrative verrà richiesto l’importo di € 15,00 (quindici/00). Tale somma non sarà restituita, neanche nel caso di ritrovamento dello skipass originale o di rinnovato funzionamento del dispositivo mobile.

 

11. – Rimborso in caso di infortunio sciistico.
Solo in caso di infortunio sciistico è possibile il parziale rimborso dello skipass (con esclusione degli skipass emessi con formula Superski Family e delle tessere a valore), sempre che risulti inequivocabilmente la titolarità dello skipass in capo al richiedente il rimborso e sempre che il titolare non disponga di copertura assicurativa contemplante il rimborso anche parziale del prezzo dello skipass in caso di infortunio. Il rimborso è limitato ai giorni successivi a quelli della riconsegna dello skipass ai punti vendita e richiesta di rimborso. Per tale motivo gli skipass giornalieri e infragiornalieri non possono essere rimborsati. La richiesta, da presentarsi presso gli uffici vendita centrali entro 15 giorni dall’infortunio o, in caso di ricovero ospedaliero, dalla dimissione, deve essere corredata dai seguenti documenti:

  • supporto materiale dello skipass;
  • copia del verbale di infortunio rilasciato dagli addetti al soccorso piste o certificato medico (redatto da un professionista che eserciti stabilmente in zona, struttura pubblica in loco o dall’ospedale dove è avvenuto il ricovero), comprovanti la natura sciistica dell’infortunio tale da impedire la prosecuzione dell’attività sportiva.

Gli accompagnatori dell’infortunato non hanno diritto al rimborso. Per gli skipass plurigiornalieri, il calcolo dell’ammontare del rimborso avviene sottraendo dal prezzo dello skipass acquistato il prezzo di un analogo skipass avente un numero di giorni di validità pari a quelle fino al giorno di riconsegna dello skipass da rimborsare e della richiesta di rimborso compreso. Il rimborso degli skipass stagionali viene determinato dividendo il prezzo complessivo dello skipass stagionale per 20 (considerando quale uso ordinario dello skipass la fruizione di 20 giornate sciistiche) e moltiplicando il prezzo unitario giornaliero così ottenuto per le giornate non godute sino al raggiungimento delle 20 giornate. Conseguentemente lo stagionale utilizzato per almeno 20 giorni non viene rimborsato. L’ammontare delle giornate rimborsabili è comunque limitato alle giornate ancora fruibili della stagione. Sono escluse dal calcolo del rimborso le 5 giornate di validità nei comprensori sciistici del consorzio Skirama Dolomiti Adamello-Brenta, di Funivie Brentonico Ski srl e di Funivie Lagorai spa.

 

Sezione V – Obblighi degli sciatori, regole di comportamento e responsabilità

 

12. – Obblighi generali.
Lo skipass e la tessera a valore sono titolo di viaggio e documento di trasporto necessari ed insostituibili per l’accesso del titolare agli e per il trasporto di quest’ultimo sugli impianti di risalita.
Il supporto skipass o la tessera a valore rimangono di proprietà dell’emittente e vengono concessi allo sciatore in comodato. L’utente è responsabile della buona conservazione del supporto nonché del funzionamento del dispositivo mobile sul quale è caricato lo skipass.
Ogni sciatore deve attenersi alla normativa provinciale e regionale in materia, alle regole di comportamento previste dal D.Lgs. 40/2021 e successive modifiche, nonché alle regole di buon comportamento ed alle Disposizioni per i Viaggiatori, esposte negli uffici vendita, presso gli impianti o sul sito internet www.dolomitisuperski.com/www.kronplatz.org.
Lo sciatore scia a proprio rischio e pericolo. La scelta corretta dell’itinerario e l’andatura dell’utente devono essere adeguati alle proprie capacità, alle condizioni delle piste da sci, allo stato di innevamento e alla segnaletica, al meteo, alla visibilità ed essere commisurati all’orario di apertura degli impianti. La classificazione delle piste nelle cartine sciistiche è solo indicativa.

In caso di percorrenza di lunghi itinerari, lo sciatore deve raggiungere l’ultimo passo per il trasporto di rientro nella valle di partenza entro le ore 15:30.
Per motivi di sicurezza è proibito frequentare le piste al di fuori dell’orario di servizio. I trasgressori saranno responsabili delle eventuali conseguenze dannose di tale violazione sia civilmente che penalmente. In caso di infortunio, il primo soccorso ed il trasporto di feriti è a pagamento (250€). 

 

13. – Obbligo di assicurazione.
L'utente prende atto che è obbligatorio il possesso, a cura dell'utente, di una valida polizza assicurativa a copertura della propria responsabilità civile per danni o infortuni a terzi e che, ai sensi degli artt. 33, comma 2, lett. l) e 29 del D.Lgs. 40/2021, la violazione dell'obbligo è sanzionata con una sanzione amministrativa pecuniaria e con il ritiro dello skipass irrogati da parte delle Autorità Pubbliche deputate al controllo.

 

14. – Minori di anni 18.
In caso di acquisto di skipass per minori, l’accompagnatore dichiara di essere a conoscenza delle responsabilità civili connesse alla sorveglianza del minore, anche nell’uso degli impianti. Il trasporto dei minori avviene sotto la tutela, la responsabilità e la vigilanza dell’accompagnatore.
L'utente prende atto che per i minori di anni 18 è obbligatorio indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche prescritte dal D.Lgs 40/2021 e che, ai sensi degli artt. 17, comma 2, e 29 del D.Lgs. 40/2021, la violazione dell'obbligo è sanzionata con una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata da parte delle Autorità Pubbliche deputate al controllo.

 

15. – Responsabilità.
Il gestore declina ogni responsabilità per i danni derivanti dall’uso improprio degli impianti, nonché per le conseguenze di comportamenti illeciti posti in essere dagli utenti durante la loro permanenza sugli impianti, sulle piste e nelle loro pertinenze.

 

Sezione VI – Controlli e conseguenze in caso di abusi

 

16. – Obbligo di collaborazione con gli addetti al controllo.
A ogni richiesta degli addetti agli impianti e degli ispettori, gli utenti dovranno esibire lo skipass o la tessera a valore e consentire la propria identificazione mediante esibizione di un valido documento di identità.

 

17. – Conseguenze in caso di abusi.
Qualsiasi abuso nell’utilizzo dello skipass (ad esempio, il suo uso da parte di persona diversa dal titolare) o della tessera a valore comporta il loro ritiro immediato e/o il loro l’annullamento. La verifica del corretto utilizzo dello skipass o della tessera a valore può avvenire anche in modalità remota in un momento successivo al momento dell’abuso stesso attraverso il sistema Gate Camera installato su alcuni impianti di risalita. In caso di abuso con skipass gratuiti concessi ai Bambini nati dopo l’01/01/2017, viene bloccato e/o ritirato sia lo skipass gratuito sia quello a cui è stato abbinato al momento dell’acquisto. A fronte di abuso con skipass emessi con formula Superski Family, il relativo skipass verrà ritirato ed annullato e verranno decurtate 10 (dieci) giornate sci per singolo caso di abuso dall’ammontare delle giornate sci ancora disponibile al momento dell’accertamento. Lo skipass o la tessera a valore possono altresì essere ritirati o annullati dai soggetti competenti al controllo in caso di violazione di leggi nazionali, regionali o provinciali. Ogni abuso verrà perseguito a norma di legge, con riserva di proporre o avviare ogni azione utile a far accertare la responsabilità penale (p. es. per truffa – art. 640 c.p.) e civile del trasgressore.

 

Sezione VII – Disposizioni finali


18. – Interscambio con Comprensorio Skirama Dolomiti Adamello-Brenta.
Gli stagionali Dolomiti Superski, esclusi gli skipass emessi con formula Superski Family e Superdays, comprendono 5 giorni di validità nelle località del comprensorio Skirama Dolomiti Adamello-Brenta (Madonna di Campiglio, Pinzolo, Folgarida Marilleva, Pejo, Ponte di Legno-Tonale, Andalo-Fai della Paganella, Monte Bondone, Folgaria-Lavarone) e nelle ski area gestite dalle società Brentonico Ski srl e Funivie Lagorai spa. Ove lo skipass sia stato acquistato online, l’accettazione dello stesso nel comprensorio Skirama e nelle citate ski area è condizionata a preventiva abilitazione delle 5 giornate, che può avvenire (i) tramite il semplice precedente utilizzo dello skipass nel comprensorio Dolomiti Superski oppure (ii) tramite una attivazione manuale presso un punto vendita Dolomiti Superski. Le 5 giornate possono essere utilizzate nei predetti comprensori sciistici dall’01/12/2024 fino all’01/05/2025 sugli impianti che saranno in funzione. La Federconsorzi Dolomiti Superski, i Consorzi di zona e le imprese a essi consorziate non possono garantire né il funzionamento degli impianti né la sciabilità delle piste nei predetti comprensori. Qualsiasi abuso nell’utilizzo dello skipass stagionale Dolomiti Superski comporta oltre al suo ritiro immediato e/o al suo annullamento da parte dei soggetti competenti al controllo nel relativo comprensorio, anche il conseguente annullamento delle giornate ancora usufruibili nei citati comprensori. In caso di smarrimento dello stagionale Dolomiti Superski sulle piste dei predetti comprensori non è possibile verificare in loco la titolarità del supporto smarrito e dunque non può essere emesso alcun biglietto sostitutivo per le giornate eventualmente ancora usufruibili in detto comprensorio. Eventuali skipass acquistati in seguito a tale smarrimento non verranno successivamente rimborsati.

 

19. – Varie.
Lo skipass e la tessera a valore assolvono la funzione dello scontrino fiscale (D.M. 30/06/1992 e successive integrazioni e modifiche) e vanno conservati per tutta la durata del trasporto.
In tutti i casi in cui venga emessa una tessera sostitutiva (ad es. perché i dati personali indicati non sono corretti) sarà dovuto un importo di Euro 15,00 (quindici/00) a titolo di spese di segreteria e amministrative.
Con l’acquisto o con l’utilizzo dello skipass o della tessera a valore l’utente dichiara di conoscere e accettare integralmente le condizioni generali di contratto comprensive delle condizioni integrative degli skipass Superski Family, disponibili presso i punti vendita e sul sito internet www.dolomitisuperski.com.
In caso di discrepanze tra le versioni linguistiche delle presenti condizioni generali di contratto vale la versione italiana delle stesse.

 

20. – Legge applicabile e Foro competente.
Per ogni controversia relativa alla validità ed esecuzione del contratto di trasporto e delle presenti condizioni generali di contratto è applicabile il diritto italiano e saranno competenti in via esclusiva i Giudici del Tribunale di Bolzano, salvo che non ricorrano i presupposti per l'applicazione del Foro del consumatore.

Sezione VIII – Misure di riequilibrio per la stagione invernale 2019/20

 

21. – Misure di riequilibrio per impossibilità sopravvenuta nella stagione 2019/20 legata all’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 per i titolari di skipass con validità stagionale.
A titolo di compensazione e definitiva regolazione di ogni controversia per la anticipata chiusura degli impianti di risalita nella stagione invernale 2019/20, Dolomiti Superski ed i Consorzi di zona hanno proposto, sempreché non sia già stato usufruito precedentemente:
a) ai titolari di skipass stagionali (Dolomiti Superski e dei Consorzi di zona) acquistati nella stagione 2019/20 alternativamente a scelta degli utenti:
1.) uno sconto del 10% sul prezzo di acquisto di skipass stagionale per la stagione 2024/25;
2.) consegna di uno skipass della medesima tipologia acquistata nella stagione 2019/20 (Dolomiti Superski o di Valle) valido dal 10/03/2025 fino alla fine della stagione invernale 2024/25, senza alcun costo aggiuntivo;
3.) riduzione del 10% sul prezzo di acquisto di una tessera Dolomiti Superdays 2024/25.
Sono esclusi gli skipass che nella stagione 2019/20 avevano già beneficiato di una promozione a qualsiasi titolo (es. stagionali di Bambini emessi contestualmente a quello del genitore);
b) ai titolari di skipass Superski Family e di skipass con giorni a scelta nella stagione (Dolomiti Superski o dei Consorzi di zona) acquistati nella stagione 2019/20: a fronte di acquisto di un analogo tipo di skipass per la stagione 2024/25, le giornate non godute nella stagione 2019/20 saranno aggiunte a quelle ordinariamente disponibili ed avranno validità esclusivamente nella stagione invernale 2024/25. In relazione agli skipass Superski Family, qualora il nucleo familiare dovesse avere subito delle modifiche, il beneficio dell’aggiunta delle giornate non godute verrà attribuito al primo membro del gruppo familiare 2019/20 che si presenterà presso le casse nella stagione 2024/25. Il monte giornate non potrà essere distribuito su più nuclei familiari.
c) ai titolari di skipass stagionali dei Consorzi di zona con 4 giornate Dolomiti Superski abbinate acquistati nella stagione 2019/20: a fronte di acquisto di un analogo tipo di skipass per la stagione 2024/25, le giornate Dolomiti Superski non godute nella stagione 2019/20 saranno aggiunte a quelle ordinariamente disponibili e saranno valide esclusivamente nella stagione invernale 2024/25.
Tali misure e le altre comunicate tramite Dolomiti Superski o i singoli Consorzi di zona costituiscono una proposta per il riequilibrio economico del contratto stipulato per la stagione 2019/20, anche ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., nonostante la deroga agli stessi contenuta nelle condizioni generali di contratto valide per la relativa stagione invernale. Le proposte di cui sopra, dunque, non comportano riconoscimento di alcuna pretesa né rinuncia alle argomentazioni difensive, all'invocazione delle clausole contrattuali o alla proposizione di eccezioni, anche di prescrizione o decadenza, in caso di mancata accettazione. L’utente ha la facoltà ma non l’obbligo di accettare la proposta. Anche se non accetta la proposta fatta, l’utente può acquistare uno skipass. In tale caso vengono applicati gli ordinari prezzi come da tariffario. Il fatto di non accettare la proposta non comporta rinuncia all’azione giudiziaria, che dunque rimane impregiudicata. Soltanto se l’utente accetta la proposta e usufruisce dunque degli sconti e degli altri benefici sopra descritti, lo stesso dichiara di essere integralmente soddisfatto e di non avere null’altro da pretendere da Dolomiti Superski, dai Consorzi di zona e dalle società consorziate in relazione alla chiusura anticipata degli impianti di risalita nel marzo 2020 per ordine delle Autorità.

Le misure di riequilibrio sopra proposte non saranno cumulabili con altre promozioni e/o tariffe agevolate o scontate ottenute nella stagione 2019/20 o in quelle successive o previste per la stagione invernale 2024/25, con la sola eccezione degli acquisti in prevendita ordinaria, prevista ogni anno da circa metà novembre al 24 dicembre. Sono altresì esclusi dall’applicazione delle misure di riequilibrio complessivamente previste i titolari di skipass 2019/20 che hanno già beneficiato di una forma di riequilibrio nelle stagioni precedenti o di rimborso (p.es per infortunio) nella stagione 2019/20 o in quella attuale, i titolari di skipass bloccati e/o ritirati, o che, attraverso l’invito ad una negoziazione assistita o ad un procedimento di mediazione oppure attraverso l’avvio di un procedimento giudiziario, abbiano manifestato la volontà di non accettare le proposte di riequilibrio economico di Dolomiti Superski, dei Consorzi di zona e delle società consorziate.

 

Versione: W01 – 2024/25
Dolomiti Superski ed i Consorzi federati si riservano di modificare le presenti condizioni contrattuali. Eventuali variazioni verranno tempestivamente pubblicate sul sito internet e saranno valide dal momento della pubblicazione per gli acquisti effettuati successivamente.

Condizioni di contratto relative al Superski Family 2024/25

CONDIZIONI DI CONTRATTO RELATIVE A SKIPASS SUPERSKI FAMILY VALIDE PER LA STAGIONE INVERNALE 2024/25 INTEGRATIVE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI DOLOMITI SUPERSKI*

Agli skipass Superski Family si applicano le condizioni generali di contratto Dolomiti Superski, salvo le seguenti integrazioni, modifiche e/o precisazioni.

 

1. - Condizioni di accesso agli skipass Superski Family.
Per l’acquisto di una combinazione di skipass Superski Family è necessario costituire un gruppo famiglia di almeno 3 persone nate prima del 01/01/2017con un massimo di 8 persone. Possono fare parte del gruppo esclusivamente i genitori, i loro figli ed i relativi nonni. A tal fine dovrà essere scelto un capofamiglia – che dovrà essere uno dei due genitori - ed avranno titolo a fare parte del gruppo famiglia il coniuge (oppure alternativamente il/la compagno/a) nonché i loro figli e genitori (nonni dei figli). Del gruppo devono fare parte almeno un genitore ed un suo figlio (nato prima del 01/01/2017). Una volta costituito il gruppo ed acquistati gli skipass, il gruppo non potrà essere modificato o integrato. Titolari di altri skipass Dolomiti Superski validi per la stagione in corso non possono fare parte del gruppo famiglia.

 

2. - Bambini nati dopo il 01/01/2017.
Un figlio del capofamiglia del gruppo famiglia nato dopo il 01/01/2017 avrà titolo ad ottenere uno skipass stagionale Dolomiti Superski gratuito, valido nella stagione in corso a fronte di acquisto contestuale di uno skipass con formula Superski Family da parte del rispettivo genitore ai sensi dell’art 1. delle presenti condizioni integrative di contratto. Tale abbinamento vale nel rapporto 1 bambino per 1 genitore rientrante nella combinazione di skipass Superski Family. Ove anche il coniuge (oppure alternativamente il/la compagno/a) del capofamiglia facciano parte del gruppo famiglia, tutti i loro figli nati dopo il 01/01/2017 avranno titolo ad uno skipass stagionale Dolomiti Superski gratuito. Per beneficiare dell’abbinamento bambino-genitore si richiede lo stato di famiglia o documentazione ufficiale equivalente in originale.

 

3. - Modalità di acquisto.
L’acquisto di una nuova combinazione di skipass emessi con formula Superski Family è possibile esclusivamente presso i punti centrali di emissione. I rapporti di parentela (nonni-genitori-figli), coniugio o convivenza dovranno essere dimostrati con documentazione certificata e originale proveniente dalla pubblica amministrazione, da cui si evincano in modo inequivocabile detti rapporti. Tali documenti non sono sostituibili da alcuna autocertificazione. A tal fine sarà necessaria la presenza fisica presso l’ufficio di emissione almeno del capofamiglia munito di tutti i documenti di identità (in formato originale) con relativa foto di tutti i membri del gruppo famiglia beneficiari della combinazione, anche ai fini dell’acquisizione dell’immagine personale associata a ogni tessera skipass, unitamente a tutta la ulteriore documentazione richiesta. Non sono previste riduzioni ulteriori rispetto al tariffario Superski Family pubblicato.

 

4. - Rinnovo di combinazioni di skipass Superski Family emesse nelle stagioni invernali precedenti.
In caso di rinnovo di una combinazione di skipass emessi con formula Superski Family nella stessa composizione come già attiva nell’ultima stagione di utilizzo, è sufficiente la presentazione da parte del capofamiglia presso l’ufficio di emissione di tutte le tessere Superski Family riferite allo stesso nucleo famigliare.
Il rinnovo può essere fatto anche online purché la composizione del gruppo famiglia acquirente la combinazione Superski Family sia rimasto invariato rispetto alla precedente stagione invernale ed ogni membro disponga ancora della propria tessera My Dolomiti Card sui cui è stata caricata la combinazione Superski Family la precedente stagione invernale. Il rinnovo della combinazione Superski Family verrà caricato su tali tessere.
L’eventuale aggiunta di un nuovo membro famigliare ai sensi dell’art. 1 delle presenti condizioni integrative di contratto, ad una combinazione di skipass già emessi la stagione invernale precedente con formula Superski Family, va effettuata esclusivamente in sede di primo acquisto stagionale della combinazione. In tal caso sarà necessaria la presentazione presso un ufficio centrale di emissione del documento di identità (in formato originale) con relativa foto del nuovo membro famigliare e della documentazione certificante il legame famigliare, unitamente a tutte le tessere Superski Family riferite al gruppo famiglia da rinnovare.

 

5. - Ambito di utilizzo e validità temporale.
Tutti gli skipass emessi nell’ambito del gruppo famiglia avranno validità nell’intero comprensorio Dolomiti Superski e potranno essere utilizzati durante l’intera stagione sciistica, limitatamente alla stagione invernale per la quale sono stati acquistati. Eventuali rimanenze di giornate sciistiche a fine stagione non verranno rimborsate né potranno essere utilizzate nelle stagioni invernali successive. Gli skipass emessi con formula Superski Family non danno diritto alle 5 giornate di validità nelle località dei comprensori sciistici del consorzio Skirama Dolomiti Adamello-Brenta, di Brentonico Ski srl e di Funivie Lagorai spa. Ogni titolare di uno skipass emesso con formula Superski Family deve essere munito del proprio titolo di trasporto.

 

6. – Funzionamento.
Al momento dell’acquisto degli skipass con la formula Superski Family si acquistano un determinato numero di giornate sciistiche che possono essere utilizzate indistintamente da ogni membro facente parte del gruppo famiglia. Per ogni giornata di utilizzo di ognuna delle tessere facenti parte del gruppo famiglia verrà decurtata una giornata sciistica dal complessivo monte a disposizione della famiglia fino ad azzerarsi. Al momento dell’acquisto potranno essere acquistati 10 oppure 20 giornate sciistiche per ogni partecipante al gruppo famiglia. Successivamente potrà essere effettuata, nella medesima stagione invernale, una sola ricarica per ogni combinazione di skipass Superski Family per un minimo di 10 ed un massimo di 30 giornate sciistiche con tagli di 5 giornate. I bambini nati dopo il 01/01/2017, che abbiano ottenuto uno skipass stagionale Dolomiti Superski gratuito, non fanno parte del gruppo famiglia e pertanto le relative giornate sciistiche non verranno considerate.

 

7. – Abuso.
In caso di utilizzo di uno skipass emesso con formula Superski Family da parte di persona diversa dal titolare, verrà ritirato ed annullato il relativo skipass e verranno decurtate 10 (dieci) giornate sci dall’ammontare complessivo di giornate sci ancora disponibili all’interno della combinazione di skipass Superski Family al momento dell’accertamento. In caso di abuso con skipass stagionali gratuiti concessi ai bambini nati dopo il 01/01/2017, si procederà al blocco e/o al ritiro dello skipass gratuito. Ogni abuso verrà perseguito a norma di legge, con riserva di proporre o avviare ogni azione utile a far accertare la responsabilità penale (p. es. per truffa – art. 640 c.p.) e civile del trasgressore.

 

8. - Deroga all’ipotesi di rimborso per infortunio sciistico.
In deroga a quanto previsto dalle condizioni generali di contratto, si esclude ogni forma di rimborso in caso di infortunio sciistico.

 

9. - Interventi di riequilibrio a seguito di interruzione anticipata della stagione invernale 2019/20 per emergenza sanitaria da virus SARS-CoV-2.
Le misure di riequilibrio in relazione alla chiusura anticipata della stagione invernale 2019/20 disposta dalle Autorità a fronte dell’emergenza sanitaria da virus SARSCoV-2 sono regolate dall’art. 21 delle condizioni generali di contratto. Per poter beneficiare di tale agevolazione andranno esibiti presso le casse centrali di emissione tutte le ski card della combinazione famiglia emesse nella stagione 2019/20.

 

Versione: SF01 – 2024/25
Dolomiti Superski ed i Consorzi federati si riservano di modificare le presenti condizioni contrattuali. Eventuali variazioni verranno tempestivamente pubblicate sul sito internet e saranno valide dal momento della pubblicazione per gli acquisti effettuati successivamente.
*Le condizioni generali di contratto sono pubblicate su DOLOMITISUPERSKI.COM o KRONPLATZ.ORG