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Condizioni generali di vendita 2024

1. Condizioni contrattuali per l’uso delle tessere Dolomiti Supersummer e impianti aderenti.
Le presenti Condizioni Generali regolano le condizioni contrattuali relative all'acquisto e all'utilizzo delle tessere a tempo e a valore Dolomiti Supersummer/Plan de Corones.
Entrambe le tessere sono dei meri titoli di trasporto per persone che consentono di utilizzare gli impianti di risalita delle imprese che abbiano aderito all'iniziativa Dolomiti Supersummer, salve le precisazioni e le restrizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7. L’elenco degli impianti aderenti è pubblicato sul sito internet DOLOMITISUPERSUMMER.com, viene periodicamente aggiornato, anche in funzione delle effettive aperture giornaliere, e dovrà essere consultato prima di ogni acquisto e utilizzo delle tessere.

 

2. Le parti contrattuali.
La Federconsorzi Dolomiti Superski, quale soggetto emittente i titoli di trasporto sopracitati, così come pure i Consorzi di zona a quest’ultima aderenti, agiscono in forza di mandato con rappresentanza conferito loro da parte di imprese autonome esercenti il trasporto a mezzo impianti a fune (i mandanti), a cui competono l’esercizio e la gestione esclusiva dei rispettivi impianti e la relativa responsabilità dei servizi di trasporto. Le imprese esercenti il trasporto per mezzo di impianti di risalita aderenti all’iniziativa Dolomiti Supersummer, insieme agli utenti, sono pertanto gli unici ed esclusivi contraenti del presente contratto di trasporto, per il quale è esclusa ogni partecipazione da parte della Federconsorzi Dolomiti Superski e dei Consorzi di zona, agendo entrambi in nome e per conto delle imprese aderenti all’iniziativa. Dolomiti Superski e i Consorzi di zona non gestiscono alcun impianto di risalita ed alcun sentiero, percorso o bike park e per tale motivo non hanno alcun obbligo di manutenzione al riguardo e dunque alcuna responsabilità. Ogni eventuale pretesa da parte degli utenti va dunque fatta valere nei confronti delle imprese che gestiscono gli impianti o i percorsi/tracciati coinvolti.

 

3. La tessera a tempo (personale).
La tessera a tempo è un titolo strettamente personale e può essere utilizzata esclusivamente dal titolare. Non può essere ceduta a terzi, neanche a titolo gratuito, né scambiata o alterata o modificata dopo l’acquisto, anche se effettuato online (ad. esempio per quanto riguarda il periodo di validità).
La tessera a tempo consente al titolare legittimato l'utilizzo degli impianti di risalita aderenti all’iniziativa Dolomiti Supersummer ed in funzione secondo quanto precisato agli artt. 1 e 5, durante il periodo di validità della tessera medesima, a seconda della tipologia acquistata.
La tessera può includere, in forma stampata o digitale, informazioni anagrafiche del titolare legittimato al suo utilizzo (nome, cognome, data di nascita, foto), il periodo di validità ovvero, per le tessere con durata stagionale, la stagione di validità, nonché la categoria anagrafica di appartenenza (M=Maschio; F=Femmina; J=Junior, nato dopo il 01/01/2008; K=bambino, nato dopo il 01/01/2016).

 

4. La tessera a valore (trasferibile).
La tessera a valore, invece, non è personale, e quindi è trasferibile e la sua validità è limitata alla stagione estiva di emissione. Dopo l’acquisto, anche se effettuato online, la tessera non è più modificabile.
L'uso della tessera a valore ai varchi di accesso consente al titolare e ai suoi accompagnatori l'utilizzo degli impianti di risalita contenuti nell'elenco degli impianti aderenti ed in funzione secondo quanto precisato agli artt. 1 e 5, con l’esclusione degli impianti presso i quali essa non viene accettata, in particolare agli impianti della Val Gardena.
Al momento dell'acquisto la tessera a valore avrà un iniziale saldo attivo di 1.000 unità. A ogni suo utilizzo, verranno scalati dall'ammontare residuo presente sulla tessera le unità necessarie per il singolo impianto di risalita utilizzato, il tutto nella misura specificata nell'elenco menzionato all’art. 1 e comunque in quella indicata presso la stazione di partenza dell’impianto aderente. Al Bambino nato dopo il 01/01/2016, accompagnato da un titolare maggiorenne di una tessera a valore in corso di validità, verrà concesso, da parte dell’esercente di ciascun impianto di risalita, il libero accesso e passaggio all'impianto. A quest’ultimo competeranno gli adempimenti fiscali eventualmente necessari. Al momento dell’utilizzo dell’impianto andranno esibiti validi documenti di riconoscimento, non sostituibili da autocertificazione, attestanti i presupposti per la concessione della suddetta gratuità. La gratuità è vincolata all’utilizzo della tessera a valore all’impianto ed è intesa nel rapporto di un Bambino (K) per un accompagnatore maggiorenne pagante.

 

5. Periodo stagionale, periodo di accettazione delle tessere e aggiornamento periodico degli impianti in funzione.
La stagione estiva ordinaria, durante la quale viene garantita l'accettazione delle tessere Dolomiti Supersummer in corso di validità agli impianti in funzione e aderenti all’iniziativa Dolomiti Supersummer, inizia il 15/06/2024 e si conclude il 22/09/2024, salvo posticipazioni nell’apertura e/o anticipazioni nella chiusura, anche dell’orario di esercizio, in relazione ad eventi straordinari, quali ad esempio la crisi energetica o l’emergenza sanitaria. Prima della data di inizio e dopo la data di conclusione della stagione estiva ordinaria singoli impianti o gruppi di impianti potranno essere in funzione. In tali casi, le tessere Dolomiti Supersummer poste in vendita e in corso di validità saranno accettate agli impianti in funzione dal 09/05/2024 fino al 10/11/2024.
Gli utenti prendono atto che, in considerazione della situazione sul mercato energetico e dell’imprevedibilità dell’andamento dei costi di approvvigionamento energetico, la decisione circa l’apertura degli impianti avviene su base giornaliera, autonomamente ed a discrezione dei singoli gestori degli impianti di risalita (decisione alla quale la Federconsorzi Dolomiti Superski e i singoli Consorzi di zona rimangono del tutto estranei). Gli utenti dichiarano pertanto espressamente di accettare il rischio della limitazione degli impianti utilizzabili e della variabilità giornaliera degli impianti in funzione, di ritenere, alla luce delle varie tipologie di tessere disponibili e delle proprie personali esigenze, comunque vantaggiosa la tipologia effettivamente prescelta, e conseguentemente di accettare l’esclusione di ogni forma di rimborso, riequilibrio o indennizzo nei casi di limitazione o di totale chiusura degli impianti utilizzabili, e comunque di rinunciarvi.

 

6. Oggetto del contratto.
Oggetto del contratto è soltanto il trasporto di persone dalla stazione a valle alla stazione a monte del singolo impianto di risalita e/o viceversa.
Entrambe le tessere consentono il trasporto delle sole persone. Per il trasporto di bici, passeggini, valigie, animali e altri oggetti e accessori, troveranno applicazione le condizioni previste dai gestori dei singoli impianti di risalita. L’utente dovrà quindi informarsi presso le casse dei singoli impianti di risalita per tale trasporto. Gli impianti contraddistinti solo con il bollino “impianto di risalita per hiker” non consentono il trasporto delle bici
Ogni ulteriore attività al di fuori al trasporto (trekking, mountain bike, anche all'interno dei “Bike Park” e strutture similari, ecc.) non è oggetto del contratto ed è intrapresa da ogni singolo soggetto esclusivamente a proprio rischio e pericolo. I sentieri e percorsi non sono di proprietà degli esercenti degli impianti di risalita, né della Federconsorzi Dolomiti Superski o dei Consorzi di zona, i quali dunque non li gestiscono in alcun modo e non provvedono alla loro verifica e/o manutenzione. La Federconsorzi Dolomiti Superski e i Consorzi di zona non sono altresì proprietari di alcun “Bike Park” o similare e quindi non sono responsabili della loro gestione e sorveglianza, che competerà esclusivamente ai soggetti gestori e/o proprietari degli stessi.

 

7. Precisazione dell’oggetto contrattuale con riguardo al funzionamento degli impianti di risalita.
Salvo quanto previsto agli artt. 1 e 5 non è comunque garantito il funzionamento ininterrotto, durante tutto il periodo di apertura indicato, degli impianti di risalita aderenti all’iniziativa, essendo il medesimo condizionato da alcuni fattori fuori dalla sfera di controllo degli esercenti, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le condizioni meteorologiche e di sicurezza, guasti all'impianto, la disponibilità delle fonti energetiche e relativo costo di acquisto che non permetta di garantire l’equilibrio economico nell’esercizio degli impianti di risalita, pestilenze, epidemie e/o pandemie, disposizioni delle autorità e impedimenti dovuti ad altre cause di forza maggiore o di caso fortuito. Fermi gli altri ordinari rimedi ed azioni in caso di inadempimento, nelle ipotesi sopra indicate è esclusa ogni forma di rimborso o indennità ed in deroga a quanto previsto dagli artt. 1463 e 1464 c.c. è espressamente esclusa ogni forma di riequilibrio ove l’impossibilità sopravvenuta o la sopravvenuta onerosità della prestazione o dell’utilizzazione derivi da causa non imputabile (come nei casi sopra esemplificati) a Dolomiti Superski, ai Consorzi di zona o alle società ad essi aderenti.

 

8. Acquisto - Prezzi, riduzioni e sconti.
Le tessere a tempo (a data fissa o aperta) e le tessere a valore, anche ove acquistate online, hanno validità nella sola stagione estiva di emissione.
L'acquisto delle tessere non è soggetto al diritto di recesso previsto dal Codice del Consumo (art. 47 e 59 D.Lgs. 206/2005).
I prezzi, le tariffe agevolate, gli sconti sono dettagliatamente indicati, unitamente ai presupposti per la loro concessione ed alla documentazione necessaria (non sostituibile da autocertificazioni), sul sito internet DOLOMITISUPERSUMMER.com/KRONPLATZ.com. La tessera a tempo per Bambini (nati dopo il 01/01/2016), ad esclusione della tessera stagionale, è gratuita in caso di contestuale acquisto a titolo oneroso da parte di un accompagnatore maggiorenne di una tessera a tempo della stessa tipologia e per lo stesso periodo, alla quale la tessera gratuita viene abbinata; la gratuità è intesa nel rapporto un Bambino (K) per un accompagnatore maggiorenne pagante.
Per alcune tipologie di biglietti sono previsti, in caso di acquisto online, riduzioni sul prezzo a determinate condizioni, meglio individuate all’interno dello shop online di Dolomiti Superski. Tali riduzioni non si applicano in caso di acquisto presso le casse fisiche, neanche in caso di malfunzionamento del sito e dello shop online. Dolomiti Superski, i Consorzi di zona e le società non assumono alcuna garanzia circa l’ininterrotto funzionamento dello shop online. Anche in caso di acquisto effettuato in anticipo rispetto all'inizio del periodo di validità trova applicazione l'art. 9, che prevede l'esclusione di ogni forma di rimborso, anche in caso di mancato o solo parziale utilizzo, o a titolo esemplificativo e non esaustivo in caso di mancata vacanza, impegni sopraggiunti, malattia, ecc. Ove, in seguito ad errate indicazioni di alcuni dati durante il processo di acquisto, sia necessario emettere una tessera sostitutiva, sarà dovuto, per ogni tessera un importo di euro 15,00 (quindici/00) a titolo di spese di segreteria e amministrative.
In alcune zone certe tipologie di tessera potrebbero essere disponibili anche presso le casse automatiche con modalità di emissione adattate.
I prezzi per l'acquisto delle tessere nonché l'ammontare delle unità decurtate alle tessere a valore potranno subire variazioni per ragioni di ordine fiscale, valutario, economico o sociale nonché in caso di limitazioni della capacità di trasporto emanate per ordine delle Autorità o comunque in caso di altre limitazioni sull'utilizzabilità degli impianti di risalita.

 

9. Principio di non sostituibilità e non rimborsabilità delle tessere Dolomiti Supersummer.
Le tessere acquistate non sono mai sostituibili o rimborsabili, salvo il caso regolato dall'art. 10.
Le tessere inutilizzate o soltanto parzialmente utilizzate, smarrite, ritirate, annullate, sospese o deteriorate deliberatamente non vengono sostituite o rimborsate. Le giornate di validità delle tessere e le unità delle tessere a valore non fruite durante la stagione estiva di emissione non vengono rimborsate né potranno essere utilizzate nelle stagioni successive.

 

10. Rimborso in caso di infortunio escursionistico o ciclistico.
Solo in caso di infortunio escursionistico o ciclistico su percorsi identificati per mountain bike a fronte di contestuale utilizzo della tessera stagionale Dolomiti Supersummer/Plan de Corones valida nel corso della stagione è possibile il parziale rimborso esclusivamente dell'abbonamento stagionale Dolomiti Supersummer/Plan de Corones e purché l'utente non disponga di una relativa copertura assicurativa. Il rimborso è limitato ai giorni successivi a quelli della riconsegna e richiesta di rimborso. La richiesta, da presentarsi presso gli uffici vendita centrali entro 15 giorni dall’infortunio o, in caso di ricovero ospedaliero dalla dimissione, deve essere corredata dai seguenti documenti:
• supporto materiale del biglietto stagionale Dolomiti Supersummer/Plan de Corones;
• copia del certificato medico (redatto da un professionista che eserciti stabilmente in zona, struttura pubblica in loco o dall’ospedale dove è avvenuto il ricovero), comprovante la natura escursionistica o ciclistica dell’infortunio, tale da impedire la prosecuzione dell’attività sportiva.
Gli accompagnatori dell’infortunato non hanno diritto al rimborso. Il rimborso del biglietto stagionale Dolomiti Supersummer viene determinato dividendo il prezzo complessivo del biglietto stagionale per 20 (considerando quale uso ordinario di tale biglietto la fruizione di 20 giornate) e moltiplicando il prezzo unitario giornaliero così ottenuto per le giornate non godute sino al raggiungimento delle 20 giornate. Conseguentemente lo stagionale utilizzato per almeno 20 giorni non viene rimborsato. L’ammontare delle giornate rimborsabili è comunque limitato alle giornate ancora fruibili nella stagione di emissione la cui durata è specificata all’art. 5.

 

11. Responsabilità in relazione all’uso degli impianti ed ai minori.
Ogni utente deve attenersi a tutte le disposizioni e normative, nazionali, regionali e provinciali, vigenti in materia e alle regole di buon comportamento ed alle Disposizioni per i Viaggiatori esposte alla partenza di ogni impianto. Il gestore dell’impianto utilizzato declina ogni responsabilità per i danni derivanti dall’uso improprio degli impianti, nonché per le conseguenze di comportamenti illeciti posti in essere dagli utenti durante la loro permanenza sugli impianti.
Con l'utilizzo dell'impianto da parte di minori, l’accompagnatore maggiorenne acquirente delle tessere Dolomiti Supersummer/Plan de Corones dichiara di essere a conoscenza delle responsabilità civili connesse alla sorveglianza del minore, anche nell'uso degli impianti. Il trasporto dei minori avviene sotto la tutela, la responsabilità e la vigilanza dell’accompagnatore maggiorenne, con l’esclusione di ogni responsabilità da parte dell’esercente di ciascun impianto di risalita; resta comunque sottointesa la responsabilità da parte dei genitori o di chi ha la legale rappresentanza dei minori per l’uso da parte di quest’ultimi degli impianti di risalita.

 

12. Obbligo di collaborazione con gli addetti al controllo e conseguenze in caso di violazioni.
A ogni richiesta degli addetti agli impianti e degli ispettori, gli utenti dovranno esibire le tessere Dolomiti Supersummer/Plan de Corones e consentire la propria identificazione mediante esibizione di un valido documento di identità.
Qualsiasi abuso nell’utilizzo dei titoli di viaggio sopra menzionati (ad esempio il loro uso da parte di persona diversa dal titolare di una tessera non trasferibile), comporta il loro ritiro immediato ed il loro annullamento. La verifica del corretto utilizzo delle tessere può avvenire anche in modalità remota ed in un momento successivo al momento dell'abuso stesso, attraverso un sistema di videosorveglianza (“Gate Control Camera”), installato presso alcuni impianti di risalita a fini dissuasivi. Presso gli impianti medesimi è inoltre liberamente consultabile la relativa informativa sulla privacy ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.
Entrambe le tessere a tempo e a valore possono altresì essere ritirate o sospese o annullate dai soggetti competenti al controllo in caso di violazione di leggi nazionali, regionali o provinciali. È espressamente vietato per legge il volo in parapendio, in deltaplano così come l'utilizzo di droni ed apparecchiature simili, in prossimità dei tracciati degli impianti di risalita. La violazione della normativa vigente prevede sanzioni amministrative e la revoca dell'autorizzazione all'accesso ai nostri impianti.

In caso di abuso con tessere a tempo concesse ai Bambini (K) nati dopo il 01/01/2016, viene bloccata e/o ritirata sia la tessera gratuita, sia quella a cui è stata abbinata al momento dell’acquisto.
Ogni abuso verrà perseguito a norma di legge, con riserva di proporre o avviare ogni azione utile a far accertare la responsabilità penale (p.es. per truffa – art. 640 c.p.) e civile del trasgressore.

 

13. Disposizioni finali.
Le tessere Dolomiti Supersummer/Plan de Corones vengono concesse all’utilizzatore in comodato d’uso. L’utente è responsabile della buona conservazione della tessera, che rimane di proprietà dell’emittente.
La tessera a tempo e la tessera a valore, quali documenti di trasporto, necessari ed insostituibili per l’accesso agli impianti di risalita aderenti all’iniziativa e per il trasporto del titolare come descritto all’art. 1, assolvono la funzione di documento fiscale e vanno conservati per tutta la durata del trasporto.
In tutti i casi in cui venga emessa una tessera sostitutiva sarà dovuto un importo di Euro 15,00 (quindici/00) a titolo di spese di segreteria e amministrative.
Con l’acquisto o con l’utilizzo della tessera a tempo oppure della tessera a valore, l’utente dichiara di conoscere e accettare integralmente le presenti Condizioni Generali di Contratto, disponibili presso i punti vendita nonché sul sito internet DOLOMITISUPERSUMMER.com/KRONPLATZ.com.
In caso di discrepanze tra le versioni linguistiche delle presenti Condizioni Generali di Contratto, vale e fa fede la versione in lingua italiana delle stesse.

 

14. Legge applicabile e Foro competente.
Per ogni controversia relativa alla validità ed esecuzione del contratto di trasporto e delle presenti Condizioni Generali di contratto è applicabile il diritto italiano e saranno competenti in via esclusiva i Giudici del Foro di Bolzano, salvo che non ricorrano i presupposti per l’applicazione del Foro del consumatore.

 

Versione: S01 – 2024 Salvo variazioni. Eventuali variazioni verranno tempestivamente pubblicate sul sito internet DOLOMITISUPERSUMMER.com/KRONPLATZ.com e contrassegnate da una nuova versione e saranno valide dal momento della pubblicazione per gli acquisti successivi.